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DIRITTO AMMINISTRATIVO

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 10 gen 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 11 apr 2024

NON TI SENTI SICURO E VUOI TENERE UN'ARMA PER DIFESA PERSONALE?


Presta attenzione! Non sempre è possibile.

Il TAR di Milano prima e il Consiglio di Stato poi (Sent. n. 9209 del 2023) hanno confermato la legittimità del provvedimento del Prefetto di Pavia che ha negato il porto d'armi, per difesa personale, al titolare di numerosi negozi, che ogni giorno si trovava a dover trasportare l’incasso della giornata, consistente in ingenti quantità di denaro.

Secondo il Giudice amministrativo, in particolare, l’interessato non avrebbe, però, dimostrato un vero e proprio bisogno di circolare armato, per difesa personale, come richiesto dall’art. 42 del TULPS, e nemmeno sarebbero emerse delle situazioni di reale e concreto pericolo che necessitavano di essere fronteggiate con la disponibilità di un’arma.

Infatti, chi chiede il porto d’armi -o comunque il rinnovo-, a tali fini, deve sempre provare l'esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustifichino la sua concessione.

Tant’è che, il bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal richiedente (e dalle modalità del suo svolgersi) o solamente per il fatto di vivere e/o operare in zone asseritamente pericolose.

 
 

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