TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA IN GENERALE
- andreabaldassi
- 17 set 2024
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UN DIPENDENTE PUÒ REGISTRARE E UTILIZZARE LE REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI DEI SUOI COLLEGHI DI LAVORO, EFFETTUATE SENZA IL LORO CONSENSO, PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI AVANTI UN GIUDICE?
La risposta è tendenzialmente si.
Questo principio è stato recentissimamente affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza, in precedenti analoghi arresti.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, la salvaguardia dei mezzi di difesa (art. 24 Cost.) prevale sulle eventuali esigenze di riservatezza dei terzi (nel caso, dei colleghi le cui conversazioni sono state registrate).
Chiaramente vi sono dei limiti all’utilizzo delle registrazioni, le quali possono essere adoperate soltanto per difendere e tutelare i propri diritti, sia in sede stragiudiziale, che poi eventualmente giudiziale, potendo fungere tali supporti da prova, a propria difesa.
La raccomandazione, dunque, è quella di utilizzare gli eventuali file audio in proprio possesso soltanto per le finalità consentite dalla legge, evitando così di diffondere tale materiale a terzi, condividerlo su chat o social network. Tale uso, infatti, esorbita quello di difesa e di tutela e dunque non è consentito dalla legge.