DIRITTO AMMINISTRATIVO
- andreabaldassi

- 24 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
VUOI COSTRUIRE NELLE ADIACENZE DI UN CIMITERO?
ATTENTO. CON OGNI PROBABILITA' NON PUOI FARLO!
L’art. 338 del Regio Decreto n.1265 del 27.7.1934 (cd. TULPS) determina una situazione di inedificabilità per legge intorno ai cimiteri che non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici.
La norma non solo prevede che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato; ma anche che è vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salvo eventuali deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Tale fascia di rispetto è posta a tutela di molteplici interessi pubblici, tra cui le esigenze di natura igienico-sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, oltre che il mantenimento di un'area di possibile -e fisiologica- espansione della cinta cimiteriale.
Per questi motivi, di recente (Sent. Cons. di Stato n. 9302/2023), è stata negata ai proprietari di un immobile sito nelle vicinanze di un cimitero l’effettuazione di opere di sistemazione esterna, con inserimento di una piscina, di un compendio immobiliare sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale, composto da una porzione dell'edificio ivi esistente e da un adiacente appezzamento di terreno.
Insomma, realizzare una piscina “con vista cimitero”, non solo appare una idea piuttosto macabra, ma nemmeno è consentito dalla Legge.
