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DIRITTO CIVILE

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 5 gen 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 11 apr 2024

SEI STATO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE E PER LE CURE TI SEI RIVOLTO A UNA STRUTTURA PRIVATA?

Ora l’assicurazione non vuole riconoscerti le spese mediche sostenute, perché -a suo dire- avresti dovuto servirti del Servizio Sanitario Nazionale?

Non cascarci. Le tue richieste possono comunque essere soddisfatte.

Sovente la Compagnia assicurativa si rifiuta di riconoscere i maggiori esborsi sostenuti dalla vittima di un sinistro, che, per curarsi, ha fruito di prestazioni terapeutiche e riabilitative presso una struttura privata.

L’Assicurazione fonda il proprio rifiuto sull’art. 1227, comma 2, c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore), prospettando la non risarcibilità dei (maggiori) danni che la vittima del sinistro avrebbe potuto evitare, recandosi in cura presso il SSN, anziché presso una più costosa clinica privata.

Secondo la Compagnia, infatti, l’entità delle spese mediche sostenute presso una clinica privata –di importo superiore rispetto a quelle che si sarebbero sostenute fruendo del SSN– giustificherebbe il diniego del rimborso di tali maggiori importi, con riconoscimento soltanto di quelli che il richiedente avrebbe sostenuto, se si fosse curato fruendo del SSN.

La pretesa dell’Assicurazione, però, è illegittima e questa ha il preciso obbligo di rimborsare al richiedente tutte le spese sostenute, sino all’ultimo centesimo, come ha di recente sostenuto la Corte di Cassazione (vd. Cass. Civ. 29308/2023).

Infatti, il dovere di rivolgersi al SSN, anzichè ad una clinica privata, risulta privo di base logica, oltreché normativa, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Per cui il richiedente, ancorché abbia fruito di prestazioni sanitarie in regime privatistico, previa esibizione di relativo giustificativo di spesa, ha diritto ad ottenere il relativo rimborso.

 
 

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