DIRITTO CIVILE
- andreabaldassi

- 18 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
HAI ACQUISTATO UN IMMOBILE DA UNA DITTA DI COSTRUZIONI E SCOPRI DELLE INFILTRAZIONI DI UMIDITÀ CHE STANNO PROVOCANDO GRAVI DANNI ALL’APPARTAMENTO?
Ecco quello che devi sapere.
In caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, l’art. 1669 c.c. prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione.
Anzitutto, la denunzia dei vizi deve essere effettuata entro un anno dalla loro scoperta.
Entro il successivo anno, poi, il committente ha la facoltà di azionare il proprio diritto, altrimenti esso si prescrive.
Ma quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, a cui ancorare la relativa denunzia, che a sua volta, costituisce il termine iniziale (cd. dies a quo) dal quale inizia a decorrere la prescrizione annuale?
La scoperta dei vizi deve intendersi verificata quando il committente consegua un apprezzabile e pressoché completo grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (es. un elaborato di un tecnico nominato).
Infatti, di regola, non è sufficiente, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, come, ad esempio, delle “semplici” crepe sulle pareti (per approfondire: Cass. Civ. 28958/2023).
