DIRITTO CIVILE
- andreabaldassi

- 23 gen 2024
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IL TRENO SU CUI HAI VIAGGIATO È IN GRAVISSIMO RITARDO?
OLTRE AL RISTORO PER IL DISSERVIZIO, SOTTO FORMA DI MERO INDENNIZZO, POTRESTI ANCHE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE.
La controversia, balzata recentemente agli onori della cronaca, è sorta a seguito della domanda giudiziale di un passeggero, con cui chiedeva a una Società italiana per la gestione del trasporto ferroviario, oltre all’indennizzo per il grave disservizio occorso in occasione di un viaggio su un treno regionale, anche il risarcimento del danno esistenziale subìto
La causa, giunta sino in Cassazione (vd. Sent. n. 28244 del 9.10.2023), ha visto uscire vincitore il passeggero, al quale è stato in effetti riconosciuto quanto richiesto, in ragione del fatto che ha dovuto tollerare “un travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative, in defatiganti condizioni di carenza di cibo, riscaldamento del vagone e possibilità di riposare”.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto tali condizioni come un’offesa seria e grave all’individuabile interesse protetto della libertà di autodeterminazione e di movimento, pure costituzionalmente garantite, tale da non tradursi in meri e frammentari disagi, fastidi e insoddisfazioni, ma in un vero e proprio danno esistenziale.
Sicché, in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, sebbene la normativa, nazionale e comunitaria, sia unicamente volta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio, ciò solo non esclude, né impedisce, che, qualora ne sussistano i presupposti, possa essere accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi.
Articolo pubblicato il 23.1.2024
