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DIRITTO CIVILE

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 4 feb 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

TI SEI MAI DOMANDATO/A COME FUNZIONA LA GARANZIA "SODDISFATTI O RIMBORSATI"?

Scopriamolo assieme.

La garanzia di conformità del bene compravenduto può includere anche l’impegno, nei confronti del consumatore di restituire il bene, nel caso di mancata soddisfazione del cliente.

Solitamente il mancato gradimento viene lasciato alla valutazione personale dell’acquirente.

Non tutti i venditori lo fanno, ma l’impegno di un professionista o società di riprendere il bene acquistato in caso di mancata soddisfazione del consumatore costituisce una espressione della libertà di impresa, sancita dall’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che va rispettata.

Ogni consumatore, può dunque ottenere dal venditore il rimborso del prezzo di acquisto, mediante una mera dichiarazione di non soddisfazione del prodotto, con contestuale -ove contrattualmente prevista- sua semplice restituzione.

La Corte di Giustizia UE, di recente, sul punto ha peraltro affermato che la questione dell’eventuale mancata soddisfazione delle aspettative soggettive dell’acquirente interessato rispetto al bene compravenduto non può, per definizione, essere oggetto di verifica oggettiva. Con la conseguenza che la semplice affermazione in tal senso dal parte del consumatore deve quindi essere sufficiente, per ottenere il rimborso (vd. Corte Giustizia UE, Sez. III, Sent. del 28.09.2023, n. 133/22).



 
 

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