DIRITTO CIVILE
- andreabaldassi

- 6 feb 2024
- Tempo di lettura: 1 min
DECIDI DI PRENDERE L'AEREO, MA ALL'ATTERRAGGIO TI ACCORGI CHE IL TUO BAGAGLIO DA STIVA E' ANDATO PERSO?
Lo sai di chi è la responsabilità e a quanto può ammontare il risarcimento che ti spetta?
La materia è disciplinata dalla Convenzione di Montreal, che ha, tra l’altro, l’obiettivo di garantire l’uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di passeggeri, bagagli e merci.
Secondo la Convenzione, responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati in aeroporto è il vettore, ossia la Compagnia aerea con la quale avete viaggiato.
Questo principio è dovuto per il fatto stesso che, secondo l’art. 17 della Convenzione, l'evento che ha causato la perdita medesima si è prodotta a bordo dell'aeromobile o, comunque, nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i vostri bagagli: pertanto sarà quest’ultimo il responsabile cui chiedere il risarcimento del danno.
La responsabilità del vettore, secondo l’art. 22 della Conv. di Montreal, è in generale limitata, per ogni passeggero, “alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo” (unità convenzionale il cui valore, legato alle quotazioni dell'oro, è rilevabile giornalmente, ai sensi delle tabelle ufficiali predisposte dal Fondo monetario: al momento del presente articolo il cambio è pari a €.1.237,50).
Tale indennità, osserva la Cassazione, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, sia il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l'acquisto dei nuovi beni necessari, sia il danno non patrimoniale), dovendo, in alternativa, il passeggero fornire un elenco dei beni contenuti all'interno del bagaglio, ove voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello garantito dalla Convenzione (vd. Cass. Civ. 28200/2023).
