DIRITTO CIVILE
- andreabaldassi

- 2 mar 2024
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IN CASO DI RINUNCIA ALL'EREDITA', SI RINUNCIA A TUTTI I DIRITTI E AI RAPPORTI CHE ERANO IN CAPO AL DE CUIUS?
Sovente capita che, in caso di morte del coniuge, si venga a conoscere dell'esistenza di alcune importanti passività, in capo al defunto, che facciano propendere all'erede di non accettare l'eredità.
In che modo si può rinunciare all’eredità?
Sarà sufficiente rendere una dichiarazione a un Notaio oppure al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui il de cuius (ossia il defunto) aveva il suo ultimo domicilio, manifestando la volontà di rinunciare all’eredità, ovvero di non volere subentrare nei diritti e nei rapporti (attivi e passivi) del defunto.
Forse, però, non tutti sanno che, anche in caso di rinuncia all’eredità, il coniuge superstite conserva in ogni caso alcuni diritti, come ad esempio: 1) il diritto di abitazione della casa già utilizzata come residenza famigliare e il diritto di uso delle mobilia che la arredano; 2) la liquidazione dell’indennizzo di eventuali polizze vita che il defunto ha stipulato in vita, se il coniuge superstite è stato designato come beneficiario; 3) la pensione di reversibilità che può spettare ai superstiti, ove sussistano alcuni requisiti di legge, quando il de cuius era pensionato.
Secondo la giurisprudenza, questi rapporti e diritti non hanno natura successoria e, dunque, non fanno parte dell’eredità del defunto, costituendo, al contrario, dei diritti autonomi, che spettano anche in caso di rinuncia all’eredità.
