DIRITTO DEL LAVORO
- andreabaldassi

- 13 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 11 apr 2024
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PERCHE' POSSA CONFIGURARSI UNA FATTISPECIE DI MOBBING?
Di recente, il Consiglio di Stato (Sent. 4982/2022) ha definito il mobbing cd. "verticale" come quella "condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica”.
Il mobbing, dunque, si potrebbe configurare in presenza dei seguenti elementi costitutivi:
1 - molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio;
2 - evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
3 - nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
4 - prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio da parte del datore di lavoro.
Inoltre, la condotta (mobbizzante) deve essere esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, il quale -ad esempio- non può limitarsi davanti al Giudice a genericamente dolersi di essere vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve evidenziare qualche concreto elemento in base al quale possa essere verificata la sussistenza, nei suoi confronti, di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione.
