DIRITTO DEL LAVORO
- andreabaldassi

- 16 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
HAI SUBITO DEL MOBBING SUL POSTO DI LAVORO?
POTRESTI AVERE DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Anche una sola condotta mobbizzante del datore di lavoro potrebbe, infatti, dare diritto al risarcimento in favore del lavoratore.
È questo il principio di diritto espresso da una recente pronuncia, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che la condotta del datore di lavoro è illecita anche ove lo stesso ponga in essere una condotta vessatoria, persecutoria e/o discriminatoria, ancorché questa esuli dalla sistematicità e non sia reiterata e protratta nel tempo (Cass. Civ. 29101/2023).
Il lavoratore, infatti, ha diritto a vedersi riconosciuta quella necessaria tutela della personalità morale, secondo cui, al di là che la condotta del datore di lavoro venga qualificata come mobbing o come straining, ciò che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente e, dunque, una tantum, sia un fatto illecito, che leda l’integrità psicofisica, la dignità e la personalità morale del lavoratore medesimo, in violazione dell'art. 2087 c.c..
Fermo dunque che anche solo un episodio potrebbe fare scattare l’obbligo risarcitorio, da parte del datore di lavoro, va evidenziato che la reiterazione, l’intensità del dolo e della condotta, o altre sue qualificazioni possono essere, tutt’al più, elementi atti a incidere eventualmente sul quantum del risarcimento, ovvero sulla sua quantificazione.
