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DIRITTO DEL LAVORO

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 12 feb 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 11 apr 2024

MOBBING: SAI CHE COSA È?


In generale, con il termine “mobbing” si indica l’insieme di condotte aggressive e persecutorie poste in essere sul luogo di lavoro, volte a colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.

La vittima può essere un dipendente (mobbing cd. “verticale”) oppure un collega (mobbing cd. “orizzontale”)

Esempi di condotte integranti il mobbing sono il demansionamento, il trasferimento o licenziamento illegittimi, l'isolamento, la diffamazione, gli insulti, le minacce e le lesioni.

Solitamente questi comportamenti trovano tutela sotto il profilo civilistico (cfr., ad esempio, artt. 1175, 1375, 2043, 2049, 2087 e 2103 c.c.; L. 300/1970 e D.lgs. 198/2006).

Talvolta, però, alcune condotte potrebbero essere sussunte in fattispecie penali, come ad esempio nel reato di cd. maltrattamenti in famiglia, punito, nella sua forma semplice, con la reclusione da 3 a 7 anni (art. 572 c.p.).

Per la Cassazione (Sent. n.19268/2022), ciò è possibile nell’ipotesi del mobbing cd. verticale, nel caso in cui ci sia natura “para-familiare” nel rapporto intercorrente tra datore di lavoro e dipendente vessato.

In altre parole, secondo la Cassazione, affinché possa essere contestato questo reato è necessario che datore di lavoro e lavoratore operino in un contesto di prossimità permanente e che il dipendente abbia, nei confronti del proprio datore di lavoro, quell’affidamento, quella fiducia e quelle aspettative tipiche del rapporto familiare, perché ad esempio caratterizzate da ampia discrezionalità e informalità.


 
 

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