DIRITTO DEL LAVORO
- andreabaldassi

- 12 feb 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 11 apr 2024
MOBBING: SAI CHE COSA È?
In generale, con il termine “mobbing” si indica l’insieme di condotte aggressive e persecutorie poste in essere sul luogo di lavoro, volte a colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.
La vittima può essere un dipendente (mobbing cd. “verticale”) oppure un collega (mobbing cd. “orizzontale”)
Esempi di condotte integranti il mobbing sono il demansionamento, il trasferimento o licenziamento illegittimi, l'isolamento, la diffamazione, gli insulti, le minacce e le lesioni.
Solitamente questi comportamenti trovano tutela sotto il profilo civilistico (cfr., ad esempio, artt. 1175, 1375, 2043, 2049, 2087 e 2103 c.c.; L. 300/1970 e D.lgs. 198/2006).
Talvolta, però, alcune condotte potrebbero essere sussunte in fattispecie penali, come ad esempio nel reato di cd. maltrattamenti in famiglia, punito, nella sua forma semplice, con la reclusione da 3 a 7 anni (art. 572 c.p.).
Per la Cassazione (Sent. n.19268/2022), ciò è possibile nell’ipotesi del mobbing cd. verticale, nel caso in cui ci sia natura “para-familiare” nel rapporto intercorrente tra datore di lavoro e dipendente vessato.
In altre parole, secondo la Cassazione, affinché possa essere contestato questo reato è necessario che datore di lavoro e lavoratore operino in un contesto di prossimità permanente e che il dipendente abbia, nei confronti del proprio datore di lavoro, quell’affidamento, quella fiducia e quelle aspettative tipiche del rapporto familiare, perché ad esempio caratterizzate da ampia discrezionalità e informalità.
