DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
- andreabaldassi

- 25 feb 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 11 apr 2024
L'EX CONIUGE NON PAGA IL MANTENIMENTO DI TUO/A FIGLIO/A E VUOI CHIEDERE AI TUOI (EX) SUOCERI DI PROVVEDERVI?
Devi sapere che non sempre questo è possibile!
In linea generale l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta, per legge, primariamente e integralmente a entrambi i genitori.
Se uno dei due genitori non può -o non vuole- adempiere al proprio dovere, l'altro, nell’interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali, sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’altro genitore per ottenere un contributo proporzionale.
L'obbligazione degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso nel senso che l'obbligazione dei nonni è sussidiaria e quindi subordinata a quella -primaria- dei genitori.
Ai nonni, però, non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi.
Secondo i Giudici, infatti, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria dei nonni a concorrere nel mantenimento dei nipoti, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi (e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali (Cass. Civ. 28446/2023).
