DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
- andreabaldassi

- 14 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
LO SAI COSA VUOL DIRE "SEPARAZIONE CON ADDEBITO"?
Vediamone assieme i presupposti e le conseguenze.
La separazione con addebito può essere chiesta quando uno dei coniugi ritiene che l'altro sia responsabile della crisi coniugale.
Il significato di questa forma di separazione risiede nell'attribuzione di una colpa a uno dei due coniugi, che avrà conseguenze giuridiche e patrimoniali.
I PRESUPPOSTI. Ai sensi dell’art. 151 c.c., per procedere con una separazione con addebito è necessario dimostrare l'esistenza di un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, da parte dell’altro coniuge. Tra questi, in linea generale e aspecifica, si possono annoverare: la violazione del dovere di fedeltà; l'abbandono ingiustificato del tetto coniugale; il mancato contributo al mantenimento della famiglia; la violenza fisica o psicologica.
La pronuncia di addebito presuppone, in ogni caso, una valutazione discrezionale ad opera del Giudice e la casistica è quanto mai ampia e certamente non enucleabile specificamente. In linea generale, eccone alcuni esempi: - coniuge che impone al partner o ai figli i dettami della propria religione in modo oppressivo o manifesta intolleranza nei confronti delle convinzioni religiose dell'altro; - inosservanza dell’obbligo di fedeltà, previa considerazione delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati; - il cd. tradimento platonico, potendo infatti essere sufficiente la condotta di un coniuge “pizzicato” a cercare avventure su siti di incontri o anche a scambiare con altra persona dei messaggi altamente compromettenti; - l'impedimento da parte di un coniuge all'esercizio dei rapporti dell’altro con la propria famiglia di origine o, di converso, le eccessive e smodate ingerenze dei suoceri, nel rapporto di coppia; - l'atteggiamento fortemente autoritario e impositivo di un coniuge e le aggressioni all'integrità fisica, morale e sociale nei confronti dell’altro (cd. mobbing famigliare); - la reiterata divulgazione di notizie false, di carattere diffamatorio, sul conto dell’altro coniuge, ecc.
In ogni caso, ai fini dell’addebito è però necessario che la violazione dei doveri coniugali sia antecedente alla proposizione dell’istanza di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale e la violazione stessa (cfr. Cass. Civ. 24610/2022).
In altre parole, il motivo di richiesta dell’addebito deve essere la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.
LE CONSEGUENZE. Il coniuge a cui viene addebitata la separazione non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento, ma ha solo il diritto agli alimenti, qualora ne sussistano i presupposti; perde i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, ma potrebbe avere diritto ad un assegno vitalizio a carico dell'eredità, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico dell'altro coniuge; potrebbe in astratto essere condannato al risarcimento dei danni patiti dall’altro coniuge, per la subìta violazione dei doveri matrimoniali
