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DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 29 mar 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 11 apr 2024

PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE QUELLO CHE DEVE ESSERE DIMOSTRATO E' IL SACRIFICIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.


La Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi su un delicato tema, ossia quello dell’attribuzione dell’assegno divorzile.

L’assegno divorzile è un emolumento economico che può essere stabilito direttamente dai coniugi o, in caso di contrasti, dal Tribunale.

Tenuto conto delle condizioni, sia personali che economiche, dei coniugi, uno di essi può avere l’obbligo di somministrare all’altro un assegno, quando lo stesso non abbia mezzi adeguati o non se li possa procurare per motivi oggettivi.

Può capitare che un coniuge, nel corso del matrimonio, non abbia lavorato, ma si sia dedicato alla famiglia a scapito degli impegni o di eventuali occasioni professionali, sacrificando così la propria attività lavorativa.

In questo caso è, senza dubbio, possibile il riconoscimento di tale assegno, in suo favore.

A tale fine, è sufficiente che questi abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.

La parte può, infatti, avere preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni.

Tali motivi, però, non rilevano in sede giudiziaria, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.

E così, secondo la Suprema Corte, ciò che rileva -e che deve essere dimostrato- è soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e/o alla formazione del patrimonio comune o di quello personale del partner, a scapito del tempo e delle energie che avrebbe potuto dedicare al lavoro o alla propria carriera (Cass. Civ. 27945/2023).

 
 

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