DIRITTO PENALE
- andreabaldassi

- 20 gen 2024
- Tempo di lettura: 1 min
-SEI ALLA GUIDA E TI RIFIUTI DI SOTTOPORTI ALL’ALCOOL-TEST?
Lo sai quali sono le conseguenze di Legge per questa condotta?
L’art. 186, comma 7, del D.lgs. 285/1992 (cd. Codice della Strada), stabilisce che rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico costituisce reato.
In particolare, in caso di rifiuto, è prevista la pena dell'ammenda da €.1.500 e €.6.000, oltre all’arresto da 6 mesi a 1 anno.
Inoltre, tale condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni, oltre che della confisca del veicolo, se è in proprietà di chi è alla guida.
Inoltre, dovrai sottoporti a visita medica entro 60 giorni dal fermo.
Tutto qui?
No. Infatti, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Insomma, per chi si rifiuti di sottoporsi all’alcooltest è prevista la massima tra le sanzioni penali e amministrative irrogabili: in pratica, è come se tu ti fossi sottoposto al test e il tasso alcolemico fosse nella fascia più alta prevista dalla Legge, ovvero superiore a 1,5 g/l (vd. art. 186, comma 2, lett. c).
