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DIRITTO PENALE

  • Immagine del redattore: andreabaldassi
    andreabaldassi
  • 4 giu 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

PER CONDANNARE IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA NON OCCORRE NECESSARIAMENTE L’ALCOOL-TEST.


Secondo una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione non è necessario l’utilizzo di esami scientifici e strumentali (es. alcool-test) per accertare la concentrazione alcoolica nel sangue.

Insomma, secondo i Giudici di legittimità, chiunque saprebbe capire se una persona è ubriaca o meno e ciò di desumerebbe dal suo contegno.

Con la Sentenza n.20763 del 27.5.2024, la Suprema Corte ha affermato che in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il Giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di altri elementi sintomatici, purché obiettivi.

Il reato -secondo la Cassazione- può infatti essere accertato in base ai soli sintomi della presenza di alcool nel sangue, secondo l'accertamento effettuato dagli Agenti intervenuti, come ad esempio:


  • la presenza di un forte odore acre di alcool anche solo dall’alito;

  • gli occhi arrossati e lucidi;

  • l’assoluta incapacità del guidatore di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti;

  • sbalzi di umore;

  • l’incapacità di reggersi diritto in piedi;

  • l’alterazione della deambulazione e la difficoltà di movimento;

  • l’andatura barcollante;

  • ecc.


Insomma...

anziché all’esito dell’alcool-test, a seguito di tale Sentenza, potrebbe essere data molta (forse troppa) importanza alla parola dell’Agente intervenuto, pur in assenza di risultati strumentali e scientifici che confermino la certezza di quanto dagli stessi affermato.


Se vuoi approfondire: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 29/02/2024) 27/05/2024, n. 20763

 
 

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