DIRITTO PENALE
- andreabaldassi

- 28 feb 2024
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AMMAZZA A BASTONATE UN GATTO. CONDANNATA PER UCCISIONE DI ANIMALI EX ART. 544-BIS C.P.
È quanto successo ad una signora per avere cagionato, per crudeltà e senza necessità, la morte del gatto di proprietà di una propria vicina di casa, colpendolo ripetutamente con un bastone.
Nel caso, la signora si era difesa sostenendo di aver dovuto uccidere il gatto che, introducendosi nella sua proprietà, aveva provocato la reazione del proprio cane pitbull che si era scagliato contro di lui.
L’aggressione al gatto era dunque soltanto dovuta -secondo la signora- per fare uscire di casa il felino e prevenire, così, la zuffa con il proprio cane.
Ove i fatti fossero realmente andati così -sempre secondo la signora-, vi sarebbe stata quella “necessità” -intesa come situazione necessaria ad evitare un pericolo imminente o comunque impedire l’aggravamento di un danno alla propria persona o ai propri beni-, che secondo l’art. 544-bis c.p., avrebbe escluso la configurabilità del reato di uccisione di animali.
Nel corso del giudizio, però, era emerso che l’azione violenta era stata posta in essere nella piena consapevolezza che dalla stessa potesse derivare la morte del gatto, visto che la signora aveva reiteratamente inferto molti colpi all’animale, anche una volta che il felino era uscito dalla proprietà.
Insomma, la signora aveva inseguito il gatto, continuando la propria condotta, che a quel punto era ormai diventata, oltre che violenta, anche del tutto gratuita e, comunque, non necessaria (vd. Cass. Pen. 37847/2023).
