DIRITTO PENALE
- andreabaldassi

- 18 mar 2024
- Tempo di lettura: 1 min
STAI SUBENDO DELLE MOLESTIE ASSILLANTI DA UNO/A SPASIMANTE, CHE VUOLE INTRECCIARE UNA RELAZIONE CON TE?
Non prenderla alla leggera; questa sgradita condotta potrebbe integrare il reato di stalking.
Lo "stalking" (in italiano, “atti persecutori”) racchiude tutte quelle condotte reiterate di minaccia o di molestia, tali da: - cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; - ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; - costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Integra, ad esempio, il reato di stalking, ex art. 612-bis c.p., il comportamento di un uomo, che, attraverso una serie di molestie poste in essere sul luogo di lavoro, tenta di dare vita, unilateralmente, a una relazione sentimentale con la persona offesa, che recisamente vi si oppone.
Le molestie possono riverberarsi in un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, che però è contraria a tali apprezzamenti (ad es. bloccando il molestatore nei propri contatti telefonici e social).
Sovente, il molestatore pone in essere condotte di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.
In presenza di tali condotte, e del rifiuto, oltre che del timore, della persona offesa, il Giudice può ritenere sussistere il reato di stalking, con condanna del molestatore.
Per un approfondimento su questo reato e sull'applicazione datane dai Giudici, si veda la Sentenza n. 38448 del 20.9.2023 della Cassazione.
