DIRITTO PENALE
- andreabaldassi

- 23 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 11 apr 2024
LO SAI QUANDO IL CONDUCENTE DEL VEICOLO PUÒ ANDARE ESENTE DA RESPONSABILITÀ IN CASO DI INVESTIMENTO DI UN PEDONE?
Questione ricorrente in tema di sinistri stradali è quella dell’investimento di un pedone, per cui, in ambito penale, possono trovare applicazione, nei confronti dell’automobilista, l’art. 589-bis c.p. (in caso di decesso del pedone), o l’art. 590-bis c.p. (in caso di lesioni personali).
Ogni automobilista deve porsi alla guida nel rispetto dell’art. 140 codice della strada, che pone un generale obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Nello specifico, le regole di condotta con riguardo al comportamento da tenere verso i pedoni sono stabilite dai successivi artt. 190 e 191 C.d.S., che stabiliscono delle vere e proprie regole comportamentali cautelari e prudenziali volte al rispetto del pedone, prima tra tutte l’“obbligo di attenzione” che il conducente deve tenere per "avvistare" il pedone e prevenire il rischio di un investimento.
Tale dovere, in particolare, si sostanzia nei seguenti obblighi di comportamento: 1) ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3) prevedere tutte quelle situazioni di comune esperienza, per non costituire pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, nel caso, dei pedoni).
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo se la condotta di quest'ultimo si configuri come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento dell’investimento.
Ciò può ritenersi solo quando l’investitore, incolpevole, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.
Solo in questo caso, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, alla condotta del pedone, avulsa del tutto dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
Da ciò ne consegue che potrebbe esserci una colpa in capo all’automobilista anche ove l’investimento sia avvenuto lontano dalle strisce pedonali (vd. Cass. Pen. 39167/2023).
