DIRITTO PENALE
- andreabaldassi

- 3 mag 2024
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È REATO NON CORRISPONDERE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO MENSILE AL CONIUGE SEPARATO?
Si. Risponde del delitto previsto dall’art. 570-bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Tale norma, inserita dal legislatore soltanto nel 2018, ha avuto il pregio di razionalizzare la disciplina, racchiudendo in un'unica previsione sanzionatoria la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di nullità del matrimonio, di separazione o di divorzio, sia nei confronti dell’altro coniuge, che dei figli.
Nel caso, il Giudice ha confermato la condanna per il marito, che non ha versato per 4 mensilità l’assegno di mantenimento mensile per la moglie e ha omesso di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%, come era stato stabilito dal Tribunale in sede di separazione (Cass. Pen. 2098/2024).
